Art. 69 — Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non fondata è per contro l'altra questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti. L'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, che subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilità a proficuo lavoro dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed invero, poiché per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'età avanzata stabilita dalla legge è richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non è invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett. a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n. 313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilità a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.
Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art69 · fonte su Normattiva