Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 221/1974

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 1974

    Non fondata è per contro l'altra questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti. L'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, che subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilità a proficuo lavoro dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed invero, poiché per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'età avanzata stabilita dalla legge è richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non è invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett. a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n. 313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilità a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.

    Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art69 · fonte su Normattiva