titolo VI — DEI REDDITI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI
- Art. 64 — Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati
- Art. 65 — Assegno di previdenza ai genitori
- Art. 66 — Assegno di previdenza ai collaterali
- Art. 67 — Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati
- Art. 68 — Equiparazione ai genitori legittimi
- Art. 69 — Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze
- Art. 70 — Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole
- Art. 71 — Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra
- Art. 72 — Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario
- Art. 73 — Genitore rimasto privo di prole
- Art. 74 — Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro
- Art. 75 — Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro
- Art. 76 — Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali
- Art. 77 — Decorrenza della pensione
- Art. 78 — Decadenza dal diritto per matrimonio o maggiore eta
- Art. 79 — Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta