Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 7 — Presunzione di morte per i dispersi

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Sono considerati come morti per causa di servizio di guerra, agli effetti della presente legge-, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano piu' notizie. E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare e' scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno. Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso e' tuttora in vita, la pensione e' revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate gia' pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art7 · fonte su Normattiva