Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 85 — Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro

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Di tutti i provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze armate, l'amministrazione competente da' notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza. La cessazione o la riattivazione del pagamento dell'assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art85 · fonte del testo