Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 86 — Inizio del procedimento di liquidazione

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Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio. Le domande intese ad ottenere i benefici pensionistici possono anche essere spedite a mezzo di lettere raccomandate e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sulle domande stesse. La domanda di cui ai precedenti commi, e' presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti a quest'ultima. Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni di guerra, nonche' il pagamento delle stesse, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o diritto a favore di chiunque.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art86 · fonte su Normattiva