Riordinamento della previdenza marinara

Art. 35 — Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi

I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attivita' di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi. L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere e' esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi. Il contributo dovuto per l'iscrizione e' quello globale previsto dal precedente articolo 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge. Il contributo stesso e' integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art35 · fonte su Normattiva