Riordinamento della previdenza marinara

Art. 6 — Variazione della tabella retributiva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

La tabella di cui al precedente articolo 5 deve essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di contratti o di accordi nazionali di lavoro. Le variazioni della tabella di retribuzione sono disposte tenendo conto di tutto cio' che e' corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso di spesa ne' di elargizione fatta una volta tanto. Sino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni di cui ai precedenti commi, ai fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art6 · fonte su Normattiva