Art. 6 — Variazione della tabella retributiva
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La tabella di cui al precedente articolo 5 deve essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di contratti o di accordi nazionali di lavoro. Le variazioni della tabella di retribuzione sono disposte tenendo conto di tutto cio' che e' corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso di spesa ne' di elargizione fatta una volta tanto. Sino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni di cui ai precedenti commi, ai fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
