Art. 93 — Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni
Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attivita' del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724, e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, e della legge 11 aprile 1941, n. 267. Il disavanzo del Fondo assegni complementari e' trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge. Le attivita' e le passivita' delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.
Testo vigente dal 9 agosto 1967
