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Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

  • a)predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
  • b)elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
  • c)determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio;
  • d)delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
  • e)delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 20 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art11 · fonte su Normattiva