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Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

  • a)predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
  • b)elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
  • c)determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio;
  • d)approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
  • e)determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art11 · fonte su Normattiva