Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 11 — Funzioni del consiglio
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Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a)predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b)elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
- c)determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio;
- d)approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- e)determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016
