Art. 15 — Riunioni e deliberazioni
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Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di ((aprile)) per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' di voti, la proposta si intende respinta. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23
12Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".
Testo in vigore dal 10 dicembre 2016 al 1 marzo 2022
