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Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' di voti, la proposta si intende respinta. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art15 · fonte su Normattiva