Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 21 — Disposizioni in materia di responsabilità

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Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere e' personale e non si estende agli eredi.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 10 dicembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art21 · fonte del testo