((Il Comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in sezioni. Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99. Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato puo', tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati. Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualita' di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato. Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennita' mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonche' ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni. In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato e' dovuta una indennita' integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato e' dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennita' integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo. Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennita' di cui al precedente comma. L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e' abrogato)).

Testo vigente dal 30 maggio 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 30 maggio 1967. 41 parole tolte, 225 parole aggiunte.

Il Comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in tolto: turni in modo da poter tenere contemporaneamente piu' sedute e decide aggiunto: sezioni. Le sezioni decidono con l'intervento di tolto: almeno cinque votanti. Di ciascun turno devono far parte almeno due membri aggiunto: un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitariotolto: . I turni sono stabiliti aggiunto: e sono costituite in modo che aggiunto: vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta tolto: di ciascuna Associazione di cui all'articolo precedente vi possa intervenire aggiunto: delle Associazioni di cui all'articolo 99. Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato puo', tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati. Alle adunanze di tolto: ciascun turno assiste aggiunto: ciascuna sezione assiste, in qualita' di segretarioaggiunto: , un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato. Spetta al Ministro per il tesoro tolto: di provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazioneaggiunto: . Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennita' mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonche' ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni. In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato e' dovuta una indennita' integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato e' dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennita' integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo. Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennita' di cui al precedente comma. L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art100 · fonte del testo