Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1950 al 30 maggio 1967. Leggi il testo vigente →

Il Comitato di liquidazione puo' funzionare anche suddividendosi in turni in modo da poter tenere contemporaneamente piu' sedute e decide con l'intervento di almeno cinque votanti. Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un sanitario. I turni sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati su proposta di ciascuna Associazione di cui all'articolo precedente vi possa intervenire. Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualita' di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato. Spetta al Ministro per il tesoro di provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 30 maggio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art100 · fonte del testo