Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrera' dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla corte dei conti. Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, e' esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse norme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 25 giugno 1980, n. 97 (in GU 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 97/1980

    Ha colpito questo articolo
    25 giugno 1980

    La natura delle pensioni di guerra, in relazione al carattere risarcitorio ed allo speciale fondamento giuridico, costituito dalla causa di guerra, pur giustificando un regime sostanziale differenziato rispetto a quello proprio delle pensioni ordinarie, volte ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto di impiego o di servizio, non può avere rilevanza di fronte alle esigenze di tutela giurisdizionale, che postulano una medesima disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede amministrativa. In particolare, la prescrizione di un termine perentorio per la proposizione dei ricorsi alla Corte dei Conti in materia di pensione - decorrente dalla notificazione o consegna del provvedimento impugnato - è già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 8 del 1976 con riferimento alle pensioni civili degli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici, perché riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale, investendo un provvedimento amministrativo di carattere paritetico e non autoritativo, rispetto al quale la Corte dei Conti ha poteri di merito diretti all'accertamento del diritto stesso. Le medesime argomentazioni valgono in relazione alle pensioni di guerra, senza che rilevi la prescrittibilità del diritto a chiedere la liquidazione della pensione - connessa alla esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra - poiché tale diversità di disciplina non si riflette sulla qualificazione del diritto, ne' sul fondamento della tutela giurisdizionale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 114 legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato. - V. S. nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975; 8/1976; 55/1980.

    Art. 114 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 86 Testo unico Corte dei conti · Art. 116 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1961 al 3 luglio 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 25 giugno 1980, n. 97 (in GU 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art114 · fonte del testo