Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3. ((Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte)). Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte. La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. 1 L'azione giudiziaria non puo' non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1962, n. 1790

1

La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 8) che "I termini previsti dall'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono entrambi elevati a 90 giorni."

Testo vigente dal 13 agosto 1967

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 13 agosto 1967. 1 parola tolta, 36 parole aggiunte.

… vigilanza di cui all'art. 3. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tolto: 30 aggiunto: 90 giorni dalla comunicazione del provvedimentoaggiunto: . Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art38 · fonte del testo