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Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della integrita' personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non e' suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non e' suscettibile. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegato tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una, misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di ottava, categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravita' della menomazione fisica. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 24 dicembre 1987

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 561/1987

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 1987

    Il diritto alla liberta` sessuale,concernendo uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, e` senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va compreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana garantiti ai sensi dell'art. 2 Cost.

    Art. 10 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 22 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 9 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 11 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art22 · fonte del testo