Ai militari inviati in licenza speciale e' in facolta' del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidita', la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori. In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in piu', in base al presente articolo, sono abbuonate.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art52 · fonte del testo