Art. 44 — Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 19 dicembre 1991
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 19 dicembre 1991
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Riuniti i giudizi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione d…
Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra
Manifesta inammissibilità della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3 cost. · Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art44 · fonte su Normattiva