Articolo soppresso dalla l. 18 maggio 1967, n. 318.
Abrogato dal 7 febbraio 1980
Articolo soppresso dalla l. 18 maggio 1967, n. 318.
Abrogato dal 7 febbraio 1980
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Null'altro che la diversità di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore trattamento riservato dalla norma impugnata al vedovo della donna pensionata di guerra, rispetto alla condizione riservata alla vedova del pensionato di guerra. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto del diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge deceduto.
Art. 69 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n.648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n.313 che escludono le pensioni di riversibilita` per le vedove di pensionati di guerra se il matrimonio e` durato meno di un anno, salvo che sia nata prole, rispondono ad esigenze di tutela del pubblico erario contro iniziative maliziose e fraudolente, le quali non vengono meno in dipendenza della peculiare funzione - risarcitoria e non meramente assistenziale - delle pensioni di guerra. Tale restrizione risponde a criteri di indiscutibile razionalita`, e non confligge con gli artt. 29 e 31 Cost., dato che la pensione di riversibilita` inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non direttamente influente rispetto ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della questione di costituzionalita` delle norme sopra menzionate). - cfr. S. n. 3/1975
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 58 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 195…
Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1967 al 7 febbraio 1980.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 30 gennaio 1980, n. 9 (in GU 1a s.s. 06/02/1980, n. 36) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilita' di pensione di guerra gia' fruita dal coniuge".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art69 · fonte del testo