Se con la vedova, concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa e' ulteriormente integrata, con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora la inabilita' sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1962, n. 12
11La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso: L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962. L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario."
Testo vigente dal 24 febbraio 1962
