Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate. La domanda non e' ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108. 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
15La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili".
Testo vigente dal 3 aprile 1969
