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Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate. La domanda non e' ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 3 aprile 1969
