Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art84 · fonte del testo