Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1975

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1975

    Il trattamento pensionistico indiretto di guerra riservato dagli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ai collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro del militare o del civile deceduto è deteriore rispetto a quello previsto rispettivamente dagli artt. 71 e 64 delle citate leggi per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno e matrigna) in quanto per i primi il requisito di inabilità deve sussistere a date di riferimento ben precise (ossia al momento della morte del militare o del civile o dopo tale data ma prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale la pensione già liquidata al padre o alla madre - sicché restano esclusi dal diritto a pensione i collaterali divenuti inabili successivamente agli eventi anzidetti -) mentre per i genitori (ed ancor più per i soggetti ad essi assimilati - che non sono peraltro legati da vincoli di sangue col militare o civile deceduto e seguono i collaterali nell'ordine di vocazione stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto a pensione -) il requisito di inabilità non è ancorato ad alcun specifico momento o evento giacché la legge stabilisce che la pensione indiretta è concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia comunque inabile, nonché alla madre vedova, prescindendo dalle condizioni di età ed inabilità ed in tutto simile è il trattamento fatto dalla stessa legge alla categoria degli assimilati ai genitori.

    Art. 75 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art75 · fonte su Normattiva