Chi acquista o ha acquistato per propria volonta' una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra. I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volonta' propria o di quella del genitore esercente la patria potesta', o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra se, al raggiungimento della maggiore eta', conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volonta', la cittadinanza, straniera.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art95 · fonte del testo