Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:

  • a)a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidita';
  • b)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
  • c)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';
  • d)a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio. ((e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro)).

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. 22 parole aggiunte.

d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio. aggiunto: e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art96 · fonte del testo