Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto in applicazione dell'art. 95 puo' essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana. Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorita' italiana.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art97 · fonte del testo