Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
- a)a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidita';
- b)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
- c)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';
- d)a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961
