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Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:

  • a)a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidita';
  • b)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
  • c)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';
  • d)a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art96 · fonte del testo