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((Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro. Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni. E' in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere. I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'Ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Universita' - a preferenza delle Facolta' di medicina - direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore. Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresi' due membri su, proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione. Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Alla direzione della segreteria del Comitato e' preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione)).

Testo in vigore dal 12 dicembre 1956 al 21 dicembre 1961

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 12 dicembre 1956. 79 parole tolte, 119 parole aggiunte.

… Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamentotolto: , se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. Il Ministro deliberaaggiunto: , su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministritolto: , e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni. aggiunto: E' in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere. I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati tolto: dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere aggiunto: dell'Ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello aggiunto: o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti aggiunto: con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinariaggiunto: , straordinari e liberi docenti di Universita'tolto: , ( a preferenza appartenenti a facolta' di medicina), aggiunto: - a preferenza delle Facolta' di medicina - direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore. Il Ministro per il tesoro designatolto: , fino ad aggiunto: non oltre un quinto dei membri, tolto: cittadini di qualsiasi categoria aggiunto: anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerratolto: , ed inoltreaggiunto: ; designa altresi' due membri suaggiunto: , proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei tolto: caduti aggiunto: Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra tolto: ed un membro avente aggiunto: e due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione tolto: e di un membro avente la qualifica di partigiano combattente. Dettiaggiunto: . Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. tolto: E' in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vicepresidente del Comitato a due membri scelti fra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado aggiunto: Alla direzione della segreteria del Comitato e' preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a tolto: consigliere aggiunto: quella di direttore di divisione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art99 · fonte del testo