Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento col paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso unita' paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art12 · fonte su Normattiva