Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attivita' di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennita' relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326. Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attivita' di volo con percezione delle indennita' di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art13 · fonte su Normattiva