L'indennita' di aeronavigazione, l'indennita' di volo, l'indennita' di imbarco e l'indennita' di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole. Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennita' di impiego operativo e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di impiego operativo, quest'ultima indennita' e' corrisposta per la differenza. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983 N. 78)) Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' di imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 e' considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.
Testo vigente dal 12 aprile 1983
