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L'indennita' di aeronavigazione, l'indennita' di volo, l'indennita' di imbarco e l'indennita' di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole. Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennita' di impiego operativo e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di impiego operativo, quest'ultima indennita' e' corrisposta per la differenza. Al personale dell'Aeronautica arruolato successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando venga impiegato in una destinazione di servizio diversa dai comandi e reparti di impiego operativo e dagli enti addestrativi indicati al primo comma del precedente articolo 17, l'indennita' di volo di cui ai precedenti articoli 8 e 9 verra' attribuita al compimento di almeno tre anni di servizio presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo, delle singole forze armate o interforze, e su navi in armamento e in riserva, con gli stessi criteri indicati al precedente comma. Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' di imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 e' considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 12 aprile 1983
