I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella. I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina che compie i suddetti collaudi.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art4 · fonte su Normattiva