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L'ammontare annuo della pensione integrata non puo' superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 luglio 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art11 · fonte del testo