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Le indennita', gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, n. 365, sono sostituiti con le corrispondenti indennita' e compensi di cui al titolo I. Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono soppressi. A decorrere dal 1 dicembre 1975, sono abrogati il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, il terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonche' il settimo alinea del primo comma dell'articolo 3 e il nono alinea dell'articolo 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734. E' abrogata altresi' ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art29 · fonte su Normattiva