Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

Art. 8 — Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori e subacquei

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983. Leggi il testo vigente →

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco ed unita' anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dalla annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Marina, dello Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, la percentuale di cui al comma precedente e' del 100 per cento, ferme restando le limitazioni e le modalita' di corresponsione delle indennita' ivi indicate. Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di: L. 24.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e L. 18.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente primo comma; L. 30.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e L. 24.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente secondo comma.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 583/1988

    Questione infondata
    19 maggio 1988

    Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza (L. 1^ aprile 1981, n. 121), la posizione del personale della polizia di Stato rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, appare nettamente differenziata, anche per quanto concrne i rispettivi regimi retributivi e le connesse indennità, per cui non è possibile istituire alcuna comparazione tra questi ultimi alla stregua del principio di uguaglianza. Al riguardo, gli artt. 36 e 97 Cost. potrebbero risultare violati solo dall'inadeguatezza della retribuzione complessiva del predetto personale di polizia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, della legge 5 maggio 1976, n. 187, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevede l'applicabilità, ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennità prevista per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco, unità anfibie, reparti incursori e subacquei).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art8 · fonte su Normattiva