Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza (L. 1^ aprile 1981, n. 121), la posizione del personale della polizia di Stato rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, appare nettamente differenziata, anche per quanto concrne i rispettivi regimi retributivi e le connesse indennità, per cui non è possibile istituire alcuna comparazione tra questi ultimi alla stregua del principio di uguaglianza. Al riguardo, gli artt. 36 e 97 Cost. potrebbero risultare violati solo dall'inadeguatezza della retribuzione complessiva del predetto personale di polizia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, della legge 5 maggio 1976, n. 187, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevede l'applicabilità, ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennità prevista per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco, unità anfibie, reparti incursori e subacquei).
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate