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Le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27. Le suddette detrazioni si applicano, se piu' favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 11 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1957-10-07;969~art4 · fonte del testo