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Le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27. Le suddette detrazioni si applicano, se piu' favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1976, n. 187

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La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le detrazioni dell'anzianita' di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste [...] dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079".

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1957 al 11 maggio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 maggio 1976, n. 187

    La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le detrazioni dell'anzianita' di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste [...] dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-07;969~art4 · fonte del testo