Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1957 al 9 ottobre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, e' sostituito dal seguente: "In caso di nomina o promozione, lo stipendio decorre dal sedici del mese, se la data del decreto e' compresa fra il primo e il quindici, dal primo del mese successivo se tale data e' posteriore al quindici del mese, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. In ogni caso lo stipendio del nuovo grado non puo' decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianita' del grado stesso".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-07;969~art5 · fonte del testo