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L'art. 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, e' sostituito dal seguente: "In caso di nomina o promozione, lo stipendio decorre dal sedici del mese, se la data del decreto e' compresa fra il primo e il quindici, dal primo del mese successivo se tale data e' posteriore al quindici del mese, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. In ogni caso lo stipendio del nuovo grado non puo' decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianita' del grado stesso".
Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 9 ottobre 2010
