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Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo.

Testo in vigore dal 2 novembre 1963 al 26 luglio 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-10-27;1431~art10 · fonte del testo