Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 12 — Armatore e proprietario-armatore imbarcati

Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art12 · fonte su Normattiva