Art. 12 — Armatore e proprietario-armatore imbarcati
Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
