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Al personale impiegatizio e salariato in servizio presso l'A.N.A.S. che, per capacita' e rendimento, si renda particolarmente meritevole, e' concesso un premio di interessamento, a decorrere dal 1 luglio 1961. Le misure mensili minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica sulla tabella G allegata alla presente legge. Tale premio non si corrisponde:
- a)durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;
- b)nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione del giudizio complessivo di "buono", "mediocre" o "insufficiente";
- c)a chi nel precedente anno solare abbia compiuto per qualsiasi causa assenze superiori nel complesso a 100 giorni. Al dipendente che nel precedente anno solare abbia ottenuto il giudizio complessivo di "distinto" il premio di interessamento e' corrisposto nella misura minima stabilita nella allegata tabella G. Ferme restando le limitazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 25 novembre 1973
