Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

Testo vigente dal 24 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168~art2 · fonte del testo