Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed e' punita con sanzione amministrativa e pecuniaria. La legge regionale determina misure e modalita' delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
- a)la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
- b)la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c)la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
- d)la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- e)la raccolta di tartufi immaturi;
- f)la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
- g)il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- h)la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
- i)la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale e' trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.
Testo vigente dal 21 dicembre 1985
