Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed e' punita con sanzione amministrativa e pecuniaria. La legge regionale determina misure e modalita' delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

  • a)la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
  • b)la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
  • c)la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
  • d)la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
  • e)la raccolta di tartufi immaturi;
  • f)la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
  • g)il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
  • h)la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
  • i)la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale e' trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Testo vigente dal 21 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752~art18 · fonte su Normattiva