Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

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Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1951 al 1 gennaio 2021. 138 parole tolte, 73 parole aggiunte.

Se gli accertatori sono militari aggiunto: del Corpo della guardia di finanza, le quote previste tolto: dalle lettere b), e) e d) dell'art. 1 aggiunto: dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi tolto: suindicati dall'art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza. Le aggiunto: indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui tolto: alle lettere e) e d) dell'art. 1 nonche' quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'art. 2 Sono aggiunto: al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo tolto: a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale, o, per sua delega, dal comandante in 2ª della guardia di finanzatolto: , e composta dei seguenti membri nominati annualmente aggiunto: secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro tolto: per le finanze: un magistrato della Corte dei conti; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°; un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°; due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello; un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della, guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°. aggiunto: dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168~art3 · fonte del testo